AI DOCENTI
con riferimento all’oggetto, Si fa seguito alla comunicazione del 29 maggio u.s., relativa allo sciopero in oggetto, riportata in calce alla presente, per rappresentare che il sindacato proclamante, con nota acquisita in data odierna al prot. n. 137930, ha rettificato “ la proclamazione con la regione Marche, che per mero errore materiale non era stata inserita ” .
Tanto si rappresenta a parziale rettifica della comunicazione del 29 maggio u.s. Nel fare affidamento nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si ringrazia per
la collaborazione.
Si comunica che l’USB P.I. Scuola ha proclamato “lo sciopero breve degli scrutini (comprese le attività di scrutinio finale, esclusi quelli propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione) di tutto il personale docente in servizio presso le scuole secondarie di secondo grado, per la durata così come predeterminata in fase di programmazione dai piani delle attività di ogni singola istituzione scolastica, con data a partire, secondo l’articolazione regionale prevista ad oggi dalle singole regioni:
6 giugno: Campania, Emilia-Romagna, Veneto;
8 giugno: Calabria, Lazio, Lombardia, Sardegna;
9 giugno: Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria;
10 giugno: Basilicata, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige (Trento);
11 giugno: Liguria
16 giugno: Trentino-Alto Adige (Bolzano)”.
Poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa e dall’Accordo sugli scioperi nel Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020.
In particolare, si segnala come ai sensi dell’ art. 10, co. 6, lett. d) e e), dell’Accordo su menzionato, “ glI scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico ” (lett. d), e “ gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione ”.
da Vicepresidenza